|
|
|
Lo Statuto
Premessa di Valori
50&Più pone al centro della propria attività associativa un sistema condiviso di principi e valori ai quali informa il proprio Statuto:
- l’associazionismo come elemento fondante della società e democratica espressione della libertà delle persone e dei gruppi sociali;
- la solidarietà e la responsabilità nei confronti degli iscritti, degli anziani, delle altre generazioni e della società, come carattere primario della sua natura associativa;
- la democrazia interna quale regola fondamentale per favorire l’uguaglianza degli iscritti, la loro partecipazione a tutti i livelli alla vita associativa e la piena trasparenza dell'operato degli organi statutari;
- lo spirito d’iniziativa e imprenditoriale quali essenza e positiva sintesi della cultura di impresa, delle attività professionali e del lavoro autonomo, rappresentata dal sistema Confederale “Imprese per l’Italia”;
- il riconoscimento degli anziani come risorsa per la società da sviluppare e valorizzare promuovendone il ruolo sociale, il protagonismo attivo e l’immagine positiva;
- l’incontro e l’aggregazione tra le persone quali elementi che danno forza al ruolo associativo attivo, favoriscono le relazioni e contrastano l’emarginazione e l’isolamento;
- lo sviluppo del benessere della persona anziana, attraverso la soddisfazione non solo dei bisogni primari, ma anche di socializzazione, partecipazione, comunicazione, cultura, bellezza, amicizia, fratellanza, integrazione, rispetto, ascolto, fiducia, condivisione;
- la formazione continua durante tutto l’arco della vita per favorire i processi di apprendimento e auto-apprendimento;
- la collaborazione attiva tra gli anziani e pensionati in Italia e in tutti i paesi d’Europa e del mondo che trovando la propria forza nella dimensione sovranazionale, promuova lo sviluppo dei diritti sociali e civili della convivenza pacifica e della democrazia politica
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE 50&Più
TITOLO I
Denominazione-Soci-Scopi
Articolo 1
Denominazione e rappresentanza
- "50&Più" è l'Associazione nazionale di ultra cinquantenni, ovunque residenti, aderente alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", in seguito denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia", che opera per la rappresentanza, la tutela e l'assistenza dei propri soci e per l'affermazione e la valorizzazione del ruolo attivo della persona anziana nella società del terzo millennio.
- L'Associazione non ha fini di lucro, è libera, apartitica e aperta a tutti.
- Ha sede in Roma, la sua durata è illimitata ed ha termine per deliberazione dell'Assemblea.
- L'Associazione aderisce, in qualità di socio, a "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
- L'Associazione può aderire ad Organizzazioni costituite a livello nazionale o internazionale.
- Possono aderire all'Associazione le Organizzazioni costituite a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale purchè perseguano finalità, valori e principi in armonia con quelli dell'Associazione, e previo parere vincolante degli organi di livello territoriale corrispondente all'Organizzazione aderente.
- I relativi rapporti sono regolamentati da apposite convenzioni.
- L'Associazione può promuovere, al proprio interno, la costituzione di organismi specifici per il raggiungimento di particolari fini sociali.
- L'attività di detti organismi è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
Articolo 2
Soci
- Sono soci gli ultracinquantenni che condividono i valori e gli scopi dell'Associazione e si impegnano ad osservarne lo Statuto.
- La qualifica di socio, intrasmissibile, si consegue con la sottoscrizione di un atto di adesione all'Associazione "50&Più" e con il pagamento della quota associativa, irripetibile tanto in caso di recesso, quanto in caso di morte.
- L'adesione all'Associazione si proroga automaticamente salvo disdetta da darsi tre mesi prima della scadenza.
- Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.
- Coloro che pur non possedendo i requisiti per l'iscrizione a socio, condividono le finalità dell'Associazione e intendono utilizzarne i servizi, possono aderire in qualità di soci simpatizzanti, secondo le disposizioni emanate annualmente dal Consiglio direttivo nazionale. I "soci simpatizzanti" non godono di elettorato attivo e passivo.
Articolo 3
Scopi dell'Associazione
1. Sono scopi dell'Associazione:
a) valorizzare l'individuo e la persona, con riferimento particolare alla condizione dell'anziano, concorrendo ad eliminare ogni forma di discriminazione ed emarginazione riguardante l'età e ogni altra forma di disparità, secondo i principi affermati dagli artt. 3 della Costituzione italiana e 13 del Trattato di Amsterdam;
b) contribuire ad elevare la dignità, il ruolo, la qualità di vita e la condizione dell'anziano nella Società e a valorizzarne l'immagine nella pubblica opinione;
c) favorire la socializzazione e l'integrazione delle persone anziane, sollecitandone gli interessi, la creatività, la cultura e le energie, anche attraverso il confronto intergenerazionale;
d) rappresentare e tutelare i soci nei confronti delle pubbliche istituzioni, con particolare riguardo alla previdenza, all'assistenza, e ai servizi socio – sanitari;
e) intraprendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per la tutela degli emigrati e degli immigrati ultracinquantenni;
f) impegnarsi anche a livello internazionale per la valorizzazione delle persone anziane come risorse della società, realizzando in tema di invecchiamento attivo azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni europee e di collaborazione con organizzazioni estere di rappresentanza della terza età;
g) informare i soci sui loro diritti in modo che sia assicurata la pienezza delle forme di sicurezza sociale anche nella quiescenza;
h) nominare propri rappresentanti in enti, congressi, organi o commissioni nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
i) esercitare tutte le funzioni che siano ad essa affidate dall'Assemblea. 2. Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela e rappresentanza dei propri soci, l'Associazione pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessaria per soddisfare ogni esigenza degli associati. In questo ambito presta ai propri associati servizi di informazione, di formazione e di consulenza o di assistenza in materia: politico-sindacale, tecnico-legale, fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, assicurativa, abitativa, ambientale, della sicurezza, nonchè in materia assistenziale. Offre inoltre assistenza in materia di turismo sociale e su tutti i servizi che possono essere utili ai soci.
3. L'Associazione può prestare detti servizi direttamente o tramite appositi contratti, convenzioni, commissioni stipulati con terzi, ovvero tramite la costituzione di apposite società o la partecipazione a società esistenti.
TITOLO II
Articolazione Organi centrali e territoriali
Art. 4
Struttura organizzativa
- "50&Più" Associazione nazionale si organizza per il raggiungimento dei propri fini in Associazioni provinciali ed Unioni regionali.
Articolo 5
Articolazione struttura organizzativa
1. L'Associazione si articola in:
a) Organizzazione centrale;
b) Organizzazioni territoriali: Associazioni provinciali ed Unioni regionali. 2. Sono organi della Organizzazione centrale:
a) l'Assemblea nazionale;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri. 3. Sono organi delle Associazioni provinciali:
a) l'Assemblea provinciale;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente. 4. Sono organi delle Unioni regionali:
a) il Consiglio regionale;
b) il Presidente. 5. L'Assemblea, ai vari livelli, può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario, ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto.
Articolo 6
Assemblea nazionale: natura e composizione
- L'Assemblea nazionale può essere ordinaria o straordinaria.
- Essa è costituita dai Presidenti delle Associazioni provinciali o loro delegati, scelti tra i componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione provinciale rappresentata. Può essere delegato anche il Presidente di un'altra Associazione provinciale.
- Ciascun partecipante all'Assemblea non può disporre, comunque, di più di due deleghe.
- Ogni Associazione provinciale ha diritto ad un voto ogni 250 iscritti o frazione di 250, non inferiore a 100 iscritti.
Articolo 7
Assemblea nazionale: modalità di convocazione
- L'Assemblea nazionale ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o e-mail, da spedire a ciascuna Associazione provinciale avente diritto alla partecipazione, almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
- L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata, con il rispetto dei termini previsti per l'Assemblea ordinaria, dal Presidente dell'Associazione ogni qual volta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 3/5 dei membri del Consiglio direttivo oppure un numero di Associazioni provinciali che dispongano di almeno 1/5 dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni stesse, secondo quanto previsto dall'art. 6, ultimo comma, del presente Statuto.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
- Nei casi di urgenza, la comunicazione per la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie può essere inviata telegraficamente o per fax o e-mail con otto giorni di preavviso.
Articolo 8
Assemblea nazionale: costituzione e svolgimento
- L'Assemblea nazionale è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni provinciali aventi diritto.
- L'Assemblea nazionale si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associazioni provinciali rappresentate.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei votanti. Il sistema di votazione è quello a voto palese per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'Assemblea. E' obbligatorio il voto a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni delle cariche sociali. In caso di scrutinio segreto deve essere assicurato l'anonimato attraverso forme di votazione che escludano l'individuazione del votante e che siano basate sul sistema previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del presente Statuto.
- In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione e in caso di rinnovata parità, la proposta si intende respinta.
- Nelle elezioni per le cariche sociali, quando ci sia parità di voti tra due eletti, si intende nominato il rappresentante più anziano d'età.
Articolo 9
Assemblea nazionale: nomina del Presidente
- Il Presidente dell'Assemblea nazionale viene nominato di volta in volta, unitamente a due scrutatori. Può essere designato anche il Presidente nazionale, salvo che per le Assemblee elettive.
- Le funzioni di Segretario, con il compito di redigere il verbale, curarne la conservazione agli atti dopo la firma del Presidente, dello stesso Segretario e, nel caso di Assemblee elettive, degli scrutatori, sono assunte dal Segretario Generale di "50&Più" Associazione Nazionale o, in caso di impedimento, da un suo designato.
Articolo 10
Assemblea nazionale ordinaria: competenze
1. L'Assemblea nazionale ordinaria:
a) stabilisce le linee generali di politica associativa;
b) esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;
c) approva la misura dei contributi associativi, proposti dal Consiglio direttivo;
d) procede, ogni quinquennio, all'elezione:
d1) del Presidente;
d2) di 20 componenti il Consiglio direttivo;
d3) del Collegio dei Revisori dei Conti;
d4) del Collegio dei Probiviri;
e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
Articolo 11
Assemblea nazionale straordinaria: competenze
1. L'Assemblea nazionale straordinaria:
a) approva le modifiche statutarie;
b) delibera sullo scioglimento della Associazione. 2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di tante Associazioni provinciali che dispongano, in proprio o per delega, di almeno il 60% di voti esprimibili. Le deliberazioni sono assunte con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.
3. Per lo scioglimento della Associazione è necessario il voto favorevole di tante Associazioni provinciali che dispongano, in proprio o per delega di almeno il 75% dei voti esprimibili dalle Associazioni stesse.
Articolo 12
Consiglio direttivo: composizione e convocazione
- Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, dai 20 Presidenti delle Unioni regionali membri di diritto, da 20 consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Presidenti delle Associazioni provinciali e dai consiglieri eventualmente cooptati ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera m).
- Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo il Segretario Generale e, con voto consultivo, eventuali esperti nominati dal Consiglio su indicazione del Presidente, fino ad un massimo di due persone.
- Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno e quante volte egli lo ritenga necessario o lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
- La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o telegramma da spedire a ciascun consigliere, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la convocazione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata telegraficamente, via fax, o con e-mail con 5 giorni liberi di preavviso.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.
- Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Non sono ammesse deleghe.
- Le deliberazioni che riguardano persone vengono assunte con votazione a scrutinio segreto.
Articolo 13
Consiglio direttivo: competenze
1. Spetta al Consiglio direttivo ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini statutari e l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.
2. In particolare, esso:
a) nomina nel suo seno - su proposta del Presidente – sei Vice Presidenti e sei membri della Giunta esecutiva. I Vice Presidenti devono essere scelti secondo criteri che garantiscano un'equilibrata rappresentanza territoriale per aree regionali;
b) predispone la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea;
c) propone all'Assemblea la misura dei contributi annuali dovuti dai soci;
d) stabilisce i costi dei servizi resi ai soci nonchè i costi di incentivazione, informazione ed archiviazione concernenti la gestione organizzativa dovuti pro quota dalle Associazioni provinciali;
e) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Associazione;
f) approva i regolamenti:
f1) per la disciplina ed il controllo dell'attività delle Associazioni provinciali e delle Unioni regionali e in particolare per la costituzione e l'attività dei loro Organi;
f2) elettorale;
f3) dei Probiviri;
f4) amministrativo;
g) definisce in progetti le direttive dell'azione associativa secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'Assemblea;
h) adotta ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che, in relazione ai compiti dell'Associazione, sia ad esso sottoposto dal Presidente;
i) provvede ad integrare i posti dei componenti eletti, che si siano resi per qualsiasi motivo vacanti in seno al Consiglio direttivo stesso e sino a concorrenza del numero massimo previsto, mediante ingresso dei primi non eletti; in mancanza, effettua l'integrazione attraverso la cooptazione di soggetti che dispongano dei requisiti di eleggibilità previsti per i consiglieri;
l) provvede ad integrare i posti dei componenti eletti che si siano resi per qualsiasi motivo vacanti in seno alla Giunta esecutiva, mediante nomina al proprio interno;
m) fatto salvo il disposto di cui alla precedente lettera i) può cooptare, su proposta del Presidente, ulteriori membri, in un numero non superiore a tre, che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo ovvero esperti nelle problematiche di interesse dell'Associazione;
n) affida eventuali deleghe ed incarichi in relazione ad impegni di natura internazionale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f, dello Statuto.
o) delibera, il commissariamento delle Organizzazioni territoriali e nomina il Commissario straordinario, in caso di insanabili controversie e violazioni statutarie e regolamentari o di inerzia e cattiva gestione, tali da impedire lo svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità statutarie;
p) delibera le adesioni di cui all'art. 1, commi 5 e 6 del presente statuto;
q) delibera il provvedimento di decadenza dalla qualità di socio, del socio consigliere nazionale, nonché, accertata l'inerzia dei competenti organi territoriali, degli iscritti che incorrano nei comportamenti indicati dall'art. 19, comma 5, lettera b;
r) emana annualmente disposizioni in relazione all'art. 2, ultimo comma.
Articolo 14
Giunta esecutiva: composizione e convocazione
- La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario, da cinque Vice Presidenti e da sei componenti nominati dal Consiglio direttivo. Partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva il Segretario Generale.
- Possono partecipare con voto consultivo eventuali esperti nominati dal Presidente in attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera c.
- La Giunta esecutiva viene convocata dal Presidente con le medesime modalità di convocazione del Consiglio direttivo.
- Le riunioni hanno validità quando siano presenti almeno sette componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.
Articolo 15
Giunta esecutiva: competenze
1. La Giunta esecutiva:
a) nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente vicario, chiamato a sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento;
b) vigila sull'attuazione, secondo le norme dello Statuto dell'Associazione, delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo;
c) provvede alle nomine previste dall'art. 3, comma 1, lettera h);
d) provvede all'attuazione delle decisioni consiliari inerenti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
e) esamina i problemi relativi all'attività dell'Associazione da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio direttivo. 2. In caso di urgenza, la Giunta esecutiva può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con deliberazioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella riunione immediatamente successiva.
Articolo 16
Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e svolge le funzioni di amministratore ad ogni effetto statutario e nei confronti di terzi.
2. Il Presidente in particolare:
a) ha la firma che può delegare;
b) su proposta del Segretario Generale, adotta i provvedimenti riguardanti il personale;
c) può conferire incarichi su specifiche materie di particolare interesse per l'Associazione;
d) nei casi di urgenza e necessità adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, sottoponendoli alla ratifica dei rispettivi organi, nella prima riunione immediatamente successiva;
e) gestisce su delega del Consiglio direttivo eventuali fondi finalizzati allo studio e alla realizzazione di progetti di interesse generale dell'Associazione;
f) nomina, sentito il Consiglio direttivo nazionale, le cariche sociali delle società collegate.
g) adempie tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto. 3. Nei casi di assenza o di impedimento, è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente vicario.
Articolo 17
Presidenti Onorari
- L'Assemblea, ai vari livelli, può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario il quale, nel caso, andrà comunque individuato tra i dirigenti che si siano distinti per la lunga e comprovata esperienza associativa e l'impegno profuso per la valorizzazione di "50&Più".
- Il Presidente Onorario resta in carica per la durata massima degli organi elettivi ed ha voto consultivo. Può essere eletto anche con voto palese. Ha voto consultivo e gli possono essere affidati compiti di rappresentanza politica interna ed esterna alla vita associativa.
Articolo 18
Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi, uno dei quali, con comprovata competenza amministrativa, assume la carica di Presidente, e da due supplenti.
- I Revisori hanno il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione e partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
- Qualora il numero dei componenti, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, dovesse risultare inferiore a tre, subentra il membro supplente primo dei non eletti, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea che provvederà all'integrazione.
Articolo 19
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna.
2. E' costituito da tre componenti effettivi, uno dei quali deve essere scelto tra esperti in materie giuridiche, assume la carica di Presidente, e da due componenti supplenti.
3. La qualità di componente del collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale.
4. Qualora il numero dei componenti dovesse risultare inferiore a tre, subentra il membro supplente primo dei non eletti, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea che provvederà all'integrazione.
5. Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:
a) decide inappellabilmente - su richiesta delle parti e per ogni livello del sistema - sulle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti, e delle deliberazioni degli organi associativi, insorte tra gli iscritti, tra essi e gli organi e/o i componenti degli organi o tra gli organi e/o i componenti medesimi;
b) decide inappellabilmente, e per ogni livello del sistema, sui ricorsi avverso i provvedimenti di decadenza comminati agli iscritti per comportamenti non conformi all'etica e agli obblighi sociali, ovvero contrari a quanto disposto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere adottate dagli Organi, ovvero lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione. c) esprime pareri su richiesta degli organi statutari. 6. Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
Articolo 20
Cariche sociali: criteri di eleggibilità
- Può essere eletto alla carica di Presidente nazionale e alle cariche sociali nazionali il socio che sia Presidente delle Associazioni provinciali operanti in Italia.
- In caso di vacanza del Presidente, ne assume le funzioni, fino alla prima riunione dell'Assemblea che provvede alla elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente vicario. Il nuovo Presidente rimane in carica sino alla scadenza del mandato del predecessore.
- Può essere eletto alla carica di Presidente delle Associazioni provinciali, il Consigliere che sia iscritto in qualità di socio a "50&Più" da almeno cinque anni.
- I componenti degli Organi collegiali nazionali possono essere delegati dal Presidente nazionale a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni dei Consigli direttivi provinciali e regionali.
Articolo 21
Decadenza dalla qualità di socio e dalle cariche sociali
1. In ogni livello del sistema, sono cause di decadenza automatica:
a) la perdita della qualità di socio o di rappresentante legale dell'Associazione provinciale o dell'Unione regionale;
b) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo di cui si fa parte. 2. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con incarichi politici esecutivi affidati da partiti e con mandati elettivi.
3. Il componente dell'organo nazionale, che ha perduto i requisiti di eleggibilità o che cessi di ricoprire la carica in virtù della quale è stato eletto nella struttura di provenienza, viene sostituito dal componente che subentra nella carica stessa o automaticamente o per integrazione ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera l).
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la decadenza dalla qualità di socio e dalle cariche sociali, deve essere comminata con un provvedimento deliberato dai competenti Organi nazionali e territoriali, in presenza dei comportamenti di cui all'art. 19, comma 5, lettera b). Le relative procedure sono disciplinate dal Regolamento dei Probiviri.
Articolo 22
Durata delle cariche sociali nazionali
- Le cariche sociali nazionali hanno la durata di cinque anni, e possono essere rinnovate solo per un altro mandato consecutivo.
- Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato, si considerano svolte per l'intero mandato.
Articolo 23
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale dell'Associazione:
a) coadiuva ed assiste gli organi nell'espletamento dei loro compiti;
b) partecipa, con voto consultivo ai lavori degli organi collegiali;
c) è il capo del personale e sovrintende agli uffici, assicurando il loro regolare funzionamento;
d) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico - economico del personale;
e) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Segretari provinciali e regionali;
f) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e del Presidente;
g) ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento dei servizi.
Articolo 24
Organizzazioni territoriali: caratteristiche generali
- Le Associazioni provinciali e le Unioni regionali godono di autonomia organizzativa ed amministrativa nei limiti e secondo le norme previste dallo Statuto e dagli appositi Regolamenti.
- Il Presidente delle Associazioni provinciali e delle Unioni regionali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per un altro mandato consecutivo.
- I componenti il Consiglio direttivo delle Associazioni provinciali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
- Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato, si considerano svolte per l'intero mandato.
- Il rinnovo delle cariche sociali delle organizzazioni territoriali deve avvenire prima dell'Assemblea elettiva dell'Associazione nazionale.
Articolo 25
50&Più Associazioni provinciali
- "50&Più" Associazioni provinciali sono le strutture territoriali nelle quali l'Associazione nazionale inquadra i soci residenti nella stessa provincia per il raggiungimento dei fini statutari.
- Le Associazioni provinciali svolgono in particolare azioni in ambito sindacale, culturale, turistico, economico, della sicurezza sociale e dei servizi; intraprendono altresì iniziative volte alla socializzazione e valorizzazione della persona anziana, nonchè alla elevazione della qualità della vita dei soci.
- Le Associazioni provinciali rappresentano i soci nei confronti dell'Associazione nazionale, delle Amministrazioni, Enti e Istituzioni locali e svolgono in loro favore azioni di tutela a livello locale.
- L'attività delle Associazioni provinciali è disciplinata da apposito Regolamento.
Articolo 26
"50&Più" Unioni regionali
1. "50&Più" Unioni regionali sono le strutture territoriali costituite dalle Associazioni provinciali di una stessa regione.
2. E' compito delle Unioni regionali rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi dell'Associazione nazionale e delle Associazioni provinciali nel territorio regionale, attraverso le seguenti azioni:
a) definire progetti di tutela della categoria rappresentata nei confronti dell'Ente Regione e di altri Enti con competenze regionali su materie di loro spettanza;
b) attuare ove necessario un'azione di coordinamento tra le attività delle Associazioni provinciali presenti sul territorio;
c) promuovere e realizzare specifiche iniziative in materie a loro specificamente demandate dall'Associazione. 3. L'attività delle Unioni regionali è disciplinata da apposito Regolamento.
TITOLO III
Patrimonio-Amministrazione
Articolo 27
Proventi dell'Associazione
1. Il patrimonio dell'Associazione nazionale è costituito dalle seguenti entrate:
a) contributi associativi dovuti dai soci residenti in Italia e all'estero;
b) donazioni ed elargizioni conferite all'Associazione;
c) proventi derivanti da eventuali pubblicazioni edite a cura dell'Associazione, convenzioni, servizi e società partecipate;
d) contributi e finanziamenti di Enti e Istituzioni europee e/o internazionali. 2. I contributi di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo, dovuti dai soci residenti in Italia, sono depurati dei costi relativi:
a) al personale dipendente che opera a livello nazionale;
b) ai prodotti editoriali destinati specificamente ai soci;
c) alle spese derivanti da quanto stabilito dall'art. 29;
d) all'esazione contributiva, sono ripartiti tra l'Associazione nazionale e le Associazioni provinciali, garantendo almeno il 50% alle Associazioni provinciali.
3. Gli eventuali residui attivi di bilancio, fatto salvo l'accantonamento di un fondo di riserva stabilito per ogni esercizio dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, vengono messi a disposizione dell'Assemblea per la ridistribuzione per quota parte al territorio o per la riutilizzazione per fini organizzativi generali.
4. I contributi associativi versati dai soci residenti all'estero, vengono ripartiti tra l'Associazione nazionale e le Organizzazioni di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle apposite convenzioni previste all'art. 1, comma 7.
5. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto alla associazione o ente, con finalità analoghe od affini, come indicato dalla assemblea che delibererà lo scioglimento.
Articolo 28
Esercizio finanziario
- L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo 29
Segreterie "50&Più"
- In considerazione dei fini sociali ed in relazione alla delibera della Giunta della Confcommercio-Imprese per l'Italia, che ha demandato all'Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Attività Commerciali "50&PIU' ENASCO" (in breve e già "ENASCO") il compito di tutela e di assistenza agli anziani dei settori rappresentati dalla Confcommercio–Imprese per l'Italia, le Segreterie Nazionali, Regionali e Provinciali sono affidate all'Istituto suddetto. L'Associazione concorre ai costi sostenuti dall'Istituto per lo svolgimento delle attività a favore degli associati, e nel perseguimento dei comuni obiettivi di animazione ed assistenza.
Articolo 30
Interpretazione integrativa dello Statuto
- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, ove compatibili, le corrispondenti norme dello Statuto della "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e, in difetto, le disposizioni del Codice civile.
Articolo 31
Norma transitoria e finale
- Agli effetti dell'articolo 22, comma 1 e 24, comma 2 dello Statuto, il primo mandato quinquennale decorre dalle elezioni del 2009.
- L'eventuale variazione della denominazione dell'Organizzazione a cui "50&Più" aderisce ("Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali del Lavoro Autonomo, in seguito denominato Confcommercio-Imprese per l'Italia") che dovesse intervenire successivamente all'entrata in vigore del presente statuto, sarà riportata automaticamente nel presente Statuto, in deroga alle norme procedurali che disciplinano le modifiche statutarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lettera e) dello Statuto stesso".
|
|
Area riservata Soci
0
 |
LINK UTILI |
| |
Accedi alla pagina dedicata ai link di maggiore interesse.
|
| |
|
Per ogni informazione contatta il nostro numero verde.
La telefonata è gratuita da tutta Italia.
|