
Spetta a tutti i pensionati che continuano a
versare all’Inps i contributi anche dopo il pensionamento. Tali contributi
supplementari vengono sommati alla pensione originaria.
A cura di 50&PiùEnasco
Molto spesso può accadere che una volta in pensione si
riprenda a lavorare, continuando così a versare
i contributi. In questo caso, la persona interessata può chiedere la
valorizzazione dei periodi versati, successivamente al pensionamento, tramite
la domanda di supplemento di pensione da
accreditare direttamente sull’assegno previdenziale già in godimento.
Il pensionato quindi potrà beneficiare
di tutti i contributi versati con l’attività dopo il collocamento in
quiescenza, visto che il supplemento si va ad aggiungere al trattamento
previdenziale già liquidato in via principale.
Vediamo quindi in quali casi si ha
diritto al supplemento della pensione e come questo contribuisce
nell’aumentarne l’importo, oltre a fare un po’ di chiarezza sulle modalità per la domanda.
Requisiti
La possibilità di richiedere il
supplemento è riconosciuta ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, supplementare o di assegno
ordinario di invalidità che continuano a lavorare e sono iscritti a:
- l’Assicurazione
Generale Obbligatoria sia se come lavoratori autonomi (quindi in una delle varie gestioni
speciali) che come dipendenti (nel FPLD, Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti);
- Gestione dei lavoratori
spettacolo e sport (ex Enpals).
Il supplemento della pensione spetta
anche a coloro che sono stati collocati in pensione beneficiando dell’istituto
del cumulo dei contributi
pensionistici.
Si rammenta che questi ulteriori
contributi possono essere valorizzati successivamente alla decorrenza della pensione
purché versati in una
delle gestioni interessate dal cumulo pensionistico.
Ci sono dei limiti ben precisi sulle tempistiche per la richiesta del
supplemento.
Esempio: un pensionato iscritto ad
un fondo AGO, ed ha versato successivamente alla pensione potrà richiedere per
una sola volta il supplemento dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o
dalla precedente richiesta di supplemento, mentre negli altri casi dovrà
attendere per ben 5 anni.
A tal proposito, ecco un elenco dei termini
ordinari e brevi a seconda del fondo di appartenenza:
- Assicurazione generale obbligatoria- FPLD o Gestioni
autonome: termine ordinario di 5
anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Abbiamo poi un termine
breve di 2 anni del quale però il pensionato può beneficiare
solamente se ha raggiunto l’età pensionabile prevista nell’anno in cui si
richiede il supplemento. Ad esempio, per il 2019 possono ricorrere al
termine breve solamente coloro che hanno compiuto i 67 anni di età;
- Gestione separata Inps: anche in questo caso il termine ordinario e quello
breve sono rispettivamente pari a 5 e 2 anni. Per gli iscritti alla
Gestione Separata Inps, però, non è necessario aver raggiunto l’età
pensionabile per la richiesta del supplemento con il termine breve;
- Gestioni Ex Enpals:
si applica quanto previsto per l’AGO, ossia termine ordinario di 5 anni
e breve di 2 anni ma solo per chi ha raggiunto l’età pensionabile.
L’importo e il calcolo del supplemento
L’importo del supplemento dipende
dai contributi versati dal pensionato che ha continuato a lavorare. E’ importante
sottolineare che esso potrebbe essere assorbito dall’integrazione al trattamento minimo nel caso in cui l’assegno
previdenziale ne benefici. In tal caso si potrebbe avere un assorbimento totale
- e quindi l’importo dell’assegno pensionistico resterà invariato - oppure un assorbimento
parziale con il quale al pensionato è corrisposta l’eccedenza.
Va precisato, inoltre, che la legge n. 449/1997 ha
introdotto la facoltà per i lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori) già titolari di pensione diretta Inps, che hanno
compiuto più di 65 anni di età, la possibilità di richiedere di pagare il
50% dei contributi previdenziali (in riferimento ai contributi fissi). In
questo caso l’eventuale supplemento di pensione sarà ridotto in
proporzione.
Per il calcolo dell’importo del supplemento
si tiene conto del periodo nel quale è stata accreditata la contribuzione
successiva al pensionamento.
Quindi, per i contributi riferiti al
periodo precedente al 31 dicembre 1995 si utilizza il sistema
retributivo; se il titolare però entro questa data ha maturato 18 anni di
contributi beneficerà del sistema retributivo fino al 31 dicembre del
2011.
Si conteggiano con il sistema
contributivo i contributi versati dopo il 1° gennaio 1996 per coloro che
prima di questa data non hanno raggiunto i 18 anni di contribuzione; in ogni
caso, invece, si utilizza questo sistema per le contribuzioni successive al 1°
gennaio 2012.
L’importo che risulta dal calcolo
del supplemento, determinato con lo stesso sistema applicato per la
liquidazione della pensione originaria, viene sommato all’importo della
pensione stessa anche ai fini della 13^ mensilità.
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La domanda
La domanda di supplemento deve
essere presentata all’Inps tramite uno dei canali telematici previsti.
Qualora
la domanda vada a buon fine, il supplemento della pensione sarà corrisposto dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
richiesta.
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Per
qualsiasi problema attinente alla tematica trattata e per l’inoltro dell’eventuale
domanda di supplemento di pensione, il Patronato 50&PiùEnasco fornisce la consulenza e l’assistenza
necessaria per ogni specifica situazione previdenziale.
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Gli esperti di 50&PiùEnasco che curano questa Rubrica sono:
Paolo Daprelà, Filomena Ianni, Daniela Toschetti.
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