
E’ prevista la detrazione Irpef per gli inquilini con un contratto di affitto di un alloggio sociale?
Risposta a cura di 50&PiùCaaf
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DOMANDA
Ho usufruito della detrazione per alloggi sociali negli
anni in cui era prevista, ma adesso che non c'è più potrei usufruire della
detrazione a canone convenzionato? In alternativa, ci sono altre detrazioni di
cui potrei usufruire nel mio caso? Oppure, per chi ha usufruito delle
detrazioni per alloggi sociali non vi è, attualmente, la possibilità di
usufruire di alcuna detrazione?
Grazie
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RISPOSTA
Per il solo
triennio 2014-2016, a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di
alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, era riconosciuta una
detrazione Irpef da far valere in dichiarazione dei redditi (articolo 7, comma
1, Dl 47/2014).
Ai fini del beneficio fiscale, era definito alloggio sociale
“l’unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente che
svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione
sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel
libero mercato” (articolo 1, Dm 22 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 5,
legge 9/2007). Il beneficio fiscale citato
non è stato confermato dal legislatore per gli anni successivi e si è
"esaurito" nell'anno d'imposta 2016.
Resta invece confermata la
detrazione, di cui all'articolo 16 del Tuir, per i titolari di contratti di
locazione stipulati ai sensi della Legge 431/1998 e destinati ad abitazione
principale. Tornando al suo quesito, in
riferimento all'alloggio sociale a lei assegnato, non si ritiene possibile
usufruire della detrazione fiscale.
L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la
detrazione di cui all'articolo 16 del Tuir in nessun caso spetta per i contratti di locazione intervenuti tra
enti pubblici e contraenti privati
(Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55,
risposta 2.3.2, e Circolare 7.06.2002 n. 48, risposta 1.6).
Cosa c'è da sapere
Ai soggetti
titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi
della Legge 431/1998, per
unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in
misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo e
alla tipologia del contratto.
In particolare,
la detrazione riguarda i contratti:
-a canone libero;
-a canone convenzionale;
-stipulati da giovani di età compresa tra
i 20 ed i 30 anni;
-stipulati dai lavoratori dipendenti in
occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.
Le detrazioni
non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il
diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell’anno si
verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi
di tempo diverse detrazioni ma il numero complessivo di giorni indicato non può
essere superiore a 365 (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 7.1).
La detrazione
per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed
essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare
locata è adibita ad abitazione principale.
L’art.16 del
TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il soggetto
titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Qualora la
detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita
nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto
un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta (DM 11 febbraio 2008).
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana. Se hai una domanda fiscale scrivi a: comunicazione.esterna@50epiu.it.
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