
L’Inps con una
circolare fornisce istruzioni e chiarimenti per fare domanda di indennizzo in
caso di cessata attività commerciale. A partire dal 1° gennaio 2019 la misura è
divenuta strutturale senza più una scadenza. L’indennizzo è compatibile con “Quota100”.
A cura di 50&PiùEnasco
Ritorna la
rottamazione delle licenze commerciali. Ritorna per sempre, come una misura a
regime, cioè strutturale senza più scadenza. A partire dal 1° gennaio di
quest’anno, infatti, i commercianti costretti a cessare l’attività in anticipo
rispetto all’età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio), possono
ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo
dell’Inps (513 euro mensili dal 2019).
L’indennizzo, si autofinanzia con una
maggiorazione contributiva pari allo 0,09% (in tal modo è praticamente a costo
zero per le casse Inps e Stato). L’aliquota aggiuntiva viene applicata ai
contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti all’Inps per
la pensione. Con la ripresa del beneficio remunerativo è stato quindi
riattivato anche l’obbligo di corrispondere la contribuzione aggiuntiva, sempre
a partire dal 1° gennaio di quest’anno.
L’opportunità è offerta ai commercianti con
62 anni d’età per gli uomini e 57 anni d’età se donne, che chiudono definitivamente
l’attività commerciale e riconsegnano la licenza commerciale.
La misura fu introdotta nel 1996 con il
Decreto Legislativo n. 207 per restare operativa fino all’anno 2011; poi venne
bloccata. La legge Stabilità 2014 la riconfermò dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2016. Dopo due anni di fermo (2017/2018) riappare di nuovo ma questa
volta in via strutturale, senza più una scadenza, a decorrere dal 1° gennaio
2019. Lo ha stabilito la legge di bilancio 2019 alla quale l’Inps ha dato
seguito con la circolare n. 77 del 24 maggio.
Vediamo quali chi
sono nel dettaglio i destinatari:
- i
titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i
titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma
itinerante;
- i titolari e coadiutori di attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.
I requisiti necessari per
fare domanda:
- avere compiuto 62 anni di
età, se uomo, o 57 anni di età,
se donna;
- essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per
almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare
o coadiutore, nella gestione speciale
commercianti Inps;
- aver
cessato definitivamente l'attività
commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019 data di entrata in vigore
della legge di bilancio 2019;
- aver riconsegnato al comune l'autorizzazione per
l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per
l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero
entrambe nel caso di attività abbinata.
Attenzione però: restano
esclusi dall'indennizzo gli esercenti attività commerciali all’ingrosso (salvo l'attività sia prestata
congiuntamente ad un'attività di vendita al dettaglio a prescindere dal
criterio di prevalenza); gli esercenti
le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di
vicinato, banchi o mercati
(es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori,
la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o
vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio,
scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); gli esercenti attività di intermediazione diversa da
quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti
d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Decorrenza e durata del trattamento
L’indennizzo spetta
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa
domanda. Dato che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione
essenziale, nel caso questa abbia una data successiva alla domanda di
indennizzo, la decorrenza dovrà essere differita al primo giorno del mese
successivo all’avvenuta cancellazione. La decorrenza degli
indennizzi non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1° febbraio 2019,
primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio
2019.
L'indennizzo spetta sino
al raggiungimento dell'età di vecchiaia
(cioè sino al compimento dei 67 anni);
qualora il titolare abbia il requisito contributivo per il pensionamento (di
regola 20 anni) al compimento dell’età pensionabile, e per l’accesso alla
pensione di vecchiaia siano previste le cosiddette finestre di accesso,
l’indennizzo spetterà fino alla prima decorrenza utile alla pensione di
vecchiaia.
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In evidenza...
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Compatibilità e incompatibilità
L'indennizzo è
incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo,
subordinato o occasionale, mentre non è incompatibile con la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice. La violazione di questo obbligo comporta la decadenza dalla prestazione con
impossibilità, pertanto, di ripristinare l'erogazione dell'indennizzo.
L’indennizzo è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti come, in
particolare, la pensione "Quota 100" o la pensione anticipata con requisiti standard (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le
donne), così come è bene ricordare che è compatibile con l’assegno
ordinario/pensione d’inabilità e l’assegno sociale. A tal proposito è bene sottolineare che l'indennizzo può essere concesso anche
al titolare di tale prestazione.
Tuttavia, il diritto all'assegno sociale è
soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune
esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi, o possegga redditi di importo
inferiore a quello annualmente determinato dell'assegno sociale. Di conseguenza
per il 2019 la percezione dell'indennizzo comporta nella maggior parte dei casi
la revoca dell'assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.954,00
euro.
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Gli esperti di 50&PiùEnasco che curano questa Rubrica sono:
Paolo Daprelà, Filomena Ianni, Mauro Torciano, Daniela Toschetti.
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