
730/2019: se l’assistenza sanitaria integrativa rimborsa solo in parte le spese sostenute, la differenza si può detrarre?
Risposta a cura di 50&PiùCaaf
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DOMANDA
Ho un’assistenza sanitaria integrativa (a cui pago 2€ al mese) che mi rimborsa alcune prestazioni sanitarie, tra cui la spesa per gli
occhiali. In questo caso ho diritto al rimborso di una piccola parte (90 €).
Vorrei
sapere se posso detrarre, sul 730, la parte restante della spesa totale per gli
occhiali (speso 1400€ - rimborso 90€ = detrazione 1.310 € ?).
Grazie
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In generale, non possono essere indicate nel mod. 730 le
spese sanitarie sostenute nel 2018 che nello
stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri
per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di
contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente
pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente
assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di
3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro
dipendente. La presenza di
questi contributi è segnalata al punto 441 della CU 2019 o dal codice 13 al
rigo E26 del Mod. 730/2019;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati a fondi
sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale (istituiti o
adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni) per i
quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lettera e - ter) del Tuir. La presenza di questi contributi è segnalata punto 431 e nei punti 433,
435 o 437 della CU 2019 con specifica evidenza del codice 6 nel punto 432, 434
o 436 o dal codice 6 al rigo E26 del Mod. 730/2019.
Se nel punto 442 della
Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che,
essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito,
le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate
proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve
tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della
Certificazione Unica 2019.
Nel Suo caso specifico,
verificando comunque i limiti sopra indicati, Le confermiamo che, a fronte di
un rimborso di spesa di € 90,00, può portare in detrazione la differenza non
rimborsata.
Cosa c'è da sapere
Gli importi indicati al punto 441 della CU 2019 o nei punti 431 e 433,
435 o 437 della CU non debbono mai essere indicati nel mod. 730, perché
altrimenti - essendo già stati dedotti dal reddito di lavoro certificato nella
CU - sarebbero dedotti due volte.
Possono, invece, essere indicate
nel Mod. 730 le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:
- le spese
sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui
versati per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento;
- le spese sanitarie rimborsate
sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente
pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a
carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal
dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2019.
Se i contributi sono
versati da un pensionato
si devono fare alcune precisazioni. Al riguardo, i contributi versati dai soggetti
in pensione - in genere - non sono mai dedotti dal reddito di pensione, ma
vengono versati dall’iscritto direttamente alla Cassa sanitaria. A volte, poi,
l’ex datore di lavoro continua a versare alla Cassa una contribuzione riferita
all’ex dipendente.
A tale proposito è importante
richiamare la Risoluzione 23.05.2003 n.
114/E, con la quale è stata prevista la deducibilità dei contributi
versati dai pensionati a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi
accordi collettivi le quali prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a
tali Casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti
anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in
proprio il contributo previsto.
La deduzione complessiva -
comprensiva dei contributi versati dall’ex datore di lavoro - non può eccedere
il limite di euro 3.615,20.
Pertanto, “il Fondo deve …
certificare, per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare di contributi
complessivamente percepiti per ciascun pensionato iscritto (e pertanto sia se
versati dall’ex datore di lavoro che dal pensionato stesso) al fine di
consentire al contribuente di verificare, entro quale limite la quota di
contributi da lui versati, possa essere dedotta, secondo il principio di cassa,
in sede di dichiarazione dei redditi” (Ris. 114/E cit.).
La Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E ha ammesso la deducibilità anche nel
caso in cui non sia previsto alcun onere a carico dell’ex datore di lavoro.
Conseguentemente, poiché i contributi
versati risultano deducibili, il pensionato non può fruire della detrazione o
deduzione fiscale, per la parte di spese che vengono rimborsate, fatto salvo
quanto previsto nel caso in cui i contributi versati siano superiori ad euro
3.615, 20.
Nella risoluzione 107/E del 2014,
l’Agenzia ribadisce che la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale - prevista dall’art.10, comma 1, lettera e - ter) del Tuir -
riguarda tutti i contribuenti, mentre la deducibilità (o meglio la non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o pensione) dei
contributi versati a enti o casse
aventi esclusivamente fine assistenziale - di cui all’articolo 51, comma
2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 - riguarda solo i titolari di reddito di
lavoro dipendente o pensione (v. ris. n. 114/E cit.).
Si precisa che la deduzione in sede di dichiarazione dei
redditi riguarda solamente i contributi versati direttamente dall’iscritto, in
genere pensionato, come risultanti da idonea attestazione rilasciata dal
Fondo o dalla Cassa che, nei casi dubbi (come, ad esempio, in caso di
pensionamento in corso d’anno o di versamenti aggiuntivi rispetto a quelli
risultanti dalla CU rilasciata dal datore di lavoro), deve anche essere corredata
dalla relativa documentazione comprovante l’effettivo versamento da parte
dell’iscritto (ricevuta di bonifico bancario o postale, bollettino di
versamento, copia assegno intestato al Fondo o alla Cassa, ecc.).
Infatti, per i
dipendenti in servizio, il versamento del contributo alla Cassa avviene
solitamente mediante corrispondente trattenuta da parte del datore di lavoro che
provvede a riconoscere la relativa deduzione fiscale compilando il punto 441 della CU 2019. Viceversa, il
versamento al Fondo integrativo avviene di solito direttamente, ossia senza il
tramite del datore di lavoro (nel caso - in verità piuttosto raro – di
trattenuta sullo stipendio dovrebbe essere compilato il punto 431 e i punti
433, 435 o 437 della CU con specifica evidenza del codice 6 nel punto 432, 434
o 436).
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana. Se hai una domanda fiscale scrivi a: comunicazione.esterna@50epiu.it.
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