Pubblicata
in: Quesito Fiscale
il 20 novembre 2018 13:16

In caso di sopraggiunta incapienza, è possibile trasferire al coniuge le rate della detrazione per la ristrutturazione edilizia?
Risposta a cura di 50&PiùCaaf
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DOMANDA
Nel 2013 ho ristrutturato la casa in cui abito di mia proprietà usufruendo della detrazione decennale (ai sensi dell’art. 16-BIS del Tuir - Detraz. Fisc - 50% Dpr n.917 86-Dl 83 12).
All'epoca, non avendo certezza che l'azienda in cui lavoravo proseguisse l'attività, ho intestato il beneficio delle detrazioni a mia moglie intestando a lei le relative fatture pagate con bonifico bancario tutte da conto cointestato ad entrambi.
Preciso che siamo in regime di separazione dei beni e che mia moglie non ha proprietà immobiliari proprie.
Mia moglie che ha sin qui usufruito delle detrazioni presentando il mod. 730 intende licenziarsi. A questo punto, che fine fanno le residue rate delle anzidette detrazioni? Non avendo lei più un reddito è possibile che ne usufruisca io attraverso la presa in carico di mia moglie con una dichiarazione congiunta (capienza permettendo)?
Grazie
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RISPOSTA
La detrazione del 50%, di cui all’art.16-bis del TUIR, spetta al soggetto che, sulla base di un titolo idoneo, ha effettivamente sostenuto le spese ed in caso di sopraggiunta incapienza non può più essere trasferita ad altri soggetti.
La scelta di considerare sua moglie, quale beneficiaria della detrazione, non può essere variata se l’incapienza sopraggiunge dopo la presentazione del modello di dichiarazione dei redditi in cui opera la prima rata di detrazione delle dieci in cui viene ripartito il diritto alla detrazione.
Ne discende che le rate del decennio senza capienza sono perse.
Resta inteso che se prima della scadenza del decennio sua moglie tornasse ad essere capiente, le rate residue, non ancora perse, potranno essere regolarmente detratte.
Cosa c'è da sapere
La possibilità di cedere il “credito d'imposta” (alla sola impresa esecutrice dei lavori o a un soggetto terzo collegato all’intervento, vedi circolare 17/E/2018), pari alla detrazione, compete solo con riferimento alle spese che fruiscono del sismabonus e dell’ecobonus (detrazione fino all’85% di 96mila euro per spese di prevenzione sismica e sino al 75% di 40mila euro per spese di efficientamento energetico dell’edificio; articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della legge 232/2016, di Bilancio 2017; articolo 16 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013; articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1-11 della legge 205/2017, di Bilancio 2018; articolo 14 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013).
Viceversa, la cessione del credito non è ammessa per le spese di ristrutturazione edilizia che fruiscono della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 205/2017). La detrazione del 50% per ristrutturazioni, tuttavia, si applica solo in presenza di capienza Irpef in capo al soggetto che effettivamente sostiene le spese. Pertanto, in caso di incapienza parziale o totale la parte di detrazione che non si riesce a recuperare in sede di dichiarazione dei redditi va persa, fermo restando il diritto a detrarsi le quote annuali residue negli anni successivi in caso di capienza sopravvenuta ma sempre nel limite del decennio. Trascorsi i dieci anni non è possibile recuperare gli importi annualmente non detratti.
L’unico modo per trasferire il diritto alla detrazione a terzi (familiari o altro) resta il trasferimento della proprietà del fabbricato che per le quote annuali non detratte dal cedente si trasferisce, fino ad esaurimento del decennio, in capo all’acquirente.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana. Se hai una domanda fiscale scrivi a: comunicazione.esterna@50epiu.it.
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