Questa la situazione che molti si trovano ad affrontare già da tempo, nonostante i trattamenti siano stati calcolati sui redditi dei singoli.
di Gianni Tel, 50&Più
Rivalutate anche quest’anno le prestazioni agli invalidi civili. Il tasso provvisorio di perequazione per il 2018, rilevato dall’Istat, si è attestato a 1,1% per la gran parte dei pensionati. Ma c’è una particolarità: l’indice di rivalutazione non è unico. In particolare, alle prestazioni che sono denominate “pensioni” si applica il tradizionale tasso di inflazione ISTAT (indice delle famiglie di operai e impiegati – FOI) mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (indice di dinamica salariale), pari quest’anno a rispettivamente allo 0,8% per gli assegni e allo 0,4% per le indennità.
La tabella che si riporta, dunque, indica il quadro aggiornato delle prestazioni e dei limiti di reddito per il 2017 e il 2018.
Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto all’invalidità e all’assegno di accompagno, è cambiato qualcosa e allo stato attuale sono considerati invalidi tutti coloro affetti da minorazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:
- i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;
- i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
- i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.
- In base al grado d’invalidità riconosciuto, si possono ottenere i seguenti benefici:
- il 33,33% (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;
- il 46% consente all’invalido di ottenere l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
- il 74% è la soglia invece per ottenere l’assegno economico mensile di assistenza.
Riguardo ai cambiamenti va evidenziato, poi, che a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento delle seguenti prestazioni:
- assegno sociale;
- assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile;
- assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali;
- assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi;
è stato innalzato ad anni sessantasei rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva a cui va aggiunto l’incremento dell’aspettativa di vita. Pertanto le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.
Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2018 le seguenti prestazioni:
- pensione di inabilità civile;
- assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali;
- pensione non reversibile ai sordi;
vengono concesse (posto il riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste) a coloro di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d’età.
Va, inoltre, precisato che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1 gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Costoro, pertanto, qualora presentino domanda successivamente al 1 gennaio 2018, in caso di accoglimento, hanno diritto all’assegno con decorrenza del mese successivo a quello della domanda.
L’assegno di assistenza
Agli invalidi con età tra i 18 e 65 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99%, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità.
Per fruire dell’assegno – pari quest’anno a € 282,55 mensili – l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.853,29 per il 2018).
In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compreso gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo.
Anche quest’anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l’apposito modello on-line tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa.
La dichiarazione va inviata all’INPS entro il 15 febbraio prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto all’assegno.
La pensione di inabilità
Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e permanente del 100%.
L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma le condizioni di accesso anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.664,36 per il 2018), c’è da augurarsi che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti sempre riferito solo al titolare della pensione non anche al coniuge.
L’indennità di accompagno
Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.). L’importo dell’indennità, pari a € 516,35 mensili, viene erogato per 12 mensilità.
È importante ricordare che detta prestazione viene concessa a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti.
Non è poi legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative.
È cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili ai ciechi e ai sordomuti.
Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Ciò vale anche per i ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti o comunque di breve durata.
Chi è già titolare dell’indennità deve attestare la propria condizione di “non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anch’essa da inviare all’Inps on-line tramite il Caf entro il 15 di questo mese (salvo proroga).
La maggiorazione delle prestazioni
Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiore a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino all’importo di € 643,86 mensili previsto per quest’anno (già vecchio “milione” di lire).
Il diritto a tale aumento per il 2018, è subordinato ai seguenti limiti di reddito:
- pensionato solo (non coniugato) con redditi non superiori a € 8.370,18 annui;
- pensionato coniugato con redditi propri non superiori a € 8.370,18 e redditi propri sommati a quelli del coniuge non superiori ad € 14.259,18 annui.
Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti all’IRPEF ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita INAIL ecc.) e quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato ecc.)
In altre parole bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da:
- casa di abitazione;
- pensione di guerra;
- assegno di accompagnamento;
- trattamento di famiglia;
- sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.
È opportuno, comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall’INPS, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco e del Caaf 50&Più i quali gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all’Istituto previdenziale.