
Il proprietario di un immobile, messo a disposizione al 50% del coniuge, può
ottenere lo sgravio totale dell’Imu se il coniuge ha versato la restante somma
dovuta?
Risposta a cura di 50&PiùCaaf
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DOMANDA
Nel 2012 ho pagato l’Imu per una casa di cui sono il proprietario al 100%,
ma è a mia disposizione al 50%, il restante 50% è a disposizione di mia moglie.
Ho ricevuto una comunicazione dal comune in cui è ubicato l’immobile per il
mancato pagamento dell’altro 50% di Imu. Ho risposto ed ho richiesto lo
sgravio totale perché la somma versata al comune è quella spettante anche se
pagata da mia moglie. Il comune mi ha
risposto che il sottoscritto deve pagare il 50% dell’Imu omessa oltre le
sanzioni e gli interessi, mentre per mia moglie dovrò fare richiesta di
rimborso. Sbaglia il sottoscritto o l’ufficio tributi del comune?
Grazie
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RISPOSTA
L’art. 9, comma
1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n.
201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi il proprietario di
fabbricati, aree fabbricabili e terreni (a qualsiasi uso destinati) e il
titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi. Inoltre, ai soli fini IMU
e TASI, anche l’ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni
caso titolare di un diritto di abitazione (vedi anche la Circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/05/2012 n. 3/DF).
Tornando al suo
quesito si ritiene che, stante il tenore letterale della norma, la richiesta
del comune è da ritenersi legittima. È bene evidenziare che nel primo anno di
applicazione della nuova imposta, visti anche i profili di incertezza
sull’applicazione del tributo e sulla determinazione degli importi dovuti,
alcuni comuni hanno accolto le Istanze dei contribuenti volti a rettificare un
mero errore materiale nell’esecuzione del versamento. Nel suo caso, tuttavia,
se ha già presentato Istanza di Autotutela chiedendo la rettifica del
versamento effettuato per errore a nome di sua moglie e l’ufficio Tributi del
comune l’ha respinta, riteniamo che la soluzione prospettata dal suo comune sia
quella da adottare, in quanto un eventuale ricorso, a nostro parere, difficilmente
sarebbe accolto.
Cosa c’è da sapere...
La Risoluzione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 13 dicembre 2012 ha individuato nel
solo Comune l’unico ente preposto a gestire ogni attività.
In merito ai
tempi per il rimborso l’art. 1, comma 164, della Legge 296/2006 prevede che sia
effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’Istanza.
Sulla base del
medesimo principio il Comune è anche l’unico soggetto competente a ricevere
eventuali Istanze per la correzione di errori materiali commessi nel Modello
F24, come per esempio il codice tributo.
In riferimento
a eventuali versamenti effettuati dai contribuenti in maniera errata è
intervenuta la Legge 147/2013 che, all’art.1 commi da 722 a 727, ha stabilito
che possono essere così regolarizzati:
- nel caso in
cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'IMU a un comune
diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza
dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve
procedere al riversamento al comune competente delle somme indebitamente
percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del
versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si
riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha
ricevuto erroneamente il versamento;
- nel caso in
cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta
municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso
va presentata sempre al comune. Nell’Istanza dovrà essere evidenziato se il
versamento in eccesso è stato effettuato a favore del comune o a favore dello
Stato. Il comune a sua volta restituisce le somme di propria spettanza e
segnala all’Erario l’eventuale quota da rimborsare;
- il
contribuente, qualora abbia effettuato il versamento di un importo complessivamente
corretto ma abbia versato al comune la quota in realtà spettante allo Stato (o
viceversa), deve comunque presentare Istanza al comune che, a sua volta,
provvederà alle rispettive regolazioni con lo Stato.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono: Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana. Se hai una domanda fiscale scrivi a: comunicazione.esterna@50epiu.it.
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