Pubblicata
in: Focus Fiscale
il 04 settembre 2017 11:34
Sono oltre 300mila le lettere
inviate dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti per informarli
di possibili errori o dimenticanze rilevate nella dichiarazione dei
redditi presentata nel 2014 per i redditi 2013.
a cura di 50&PiùCaaf
In
analogia allo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 30 giugno 2017 ha reso noto che,
nell’ambito dell’attività di compliance, al fine di
favorire la collaborazione tra Fisco e contribuente e di promuovere
l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari, sta inviando una
nuova tranche di comunicazioni, per permettere ai
contribuenti di ravvedersi su eventuali errori commessi in sede
dichiarativa. Le comunicazioni saranno in tutto circa 300mila,
inviate già a partire dal mese di maggio e fino alla metà di
settembre, e fanno seguito ai controlli eseguiti sulle dichiarazioni
dei redditi presentate dalle persone fisiche per il periodo
d’imposta 2013 (Modello 730/2014 ovvero Modello Unico 2014),
sulle quali sono state rilevate alcune anomalie.
Si
tratta di anomalie che l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato a
seguito dell’incrocio con i dati relativi, ad esempio, a redditi
dei fabbricati (derivanti dalla locazione di immobili, imponibili
a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca), redditi di
lavoro dipendente e assimilati(inclusi gli assegni periodici
corrisposti dal coniuge o ex coniuge), redditi prodotti in forma
associata (derivanti dalla partecipazione in società di persone
ovvero in associazioni tra artisti e professionisti), redditi
derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata
in trasparenza, che risulterebbero non dichiarati nella
dichiarazione UNICO 2014 o 730/2014.
Tali
anomalie in passato sarebbero state oggetto, sin da subito, di un
avviso di accertamento, sensi dell’art. 41- bis del DPR
600/1973, mentre alla luce dell’istituto dell’adempimento
collaborativo, vengono preventivamente sottoposte all’attenzione
del contribuente che potrà regolarizzarle attraverso il ravvedimento
operoso, con la possibilità di effettuare le opportune
correzioni e i conseguenti versamenti delle somme dovute,
beneficiando della riduzione delle sanzioni.
All’interno
delle comunicazioni inviate dall’Agenzia viene fornita una
dettagliata indicazione degli elementi da cui hanno tratto origine le
anomalie.
Inoltre
per i cittadini abilitati ai servizi telematici, nella sezione
“L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, viene messo a
disposizione un prospetto utile per chiarire in modo approfondito
i vari elementi di anomalia oggetto di segnalazione.
Il contribuente che riceve la lettera
di compliance, in sintesi, può rimediare all’errore consultando
il proprio cassetto fiscale, in possesso di pin e password
rilasciati dall’Agenzia delle Entrare, oppure può rivolgersi
ad un CAF chiedere assistenza:
- se il rilievo è infondato, dovrà
produrre adeguata documentazione a riprova dell’errore commesso
dell’Agenzia delle Entrate con l’invio della comunicazione;
- se
invece vengono riconosciuti gli errori o le omissioni che gli sono
stati rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il
ravvedimento operoso (Art. 13 D.Lgs. 472/1997) che si perfeziona:
-
attraverso la presentazione della
dichiarazione integrativa per l’anno 2013;
- il
pagamento delle maggiori imposte dovute;
- il
pagamento degli interessi dovuti sulla maggiore imposta pagata;
- il
pagamento della sanzione prevista per “infedeltà dichiarativa”,
ridotta ad 1/6 (art. 13 comma 1 lett. b-ter, D.Lgs. 472/1997).
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Cosa c'è da sapere...
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L’Agenzia
delle Entrate con un nuovo comunicato
stampa del 02
agosto 2017
ha precisato che relativamente
alle
lettere inviate ai contribuenti a partire dal mese di maggio,
c’è tempo fino al 2 ottobre 2017 per rimediare a errori o
dimenticanze sui redditi percepiti
nell’anno d’imposta 2013
e non dichiarati al fisco.
E’ da
ritenere, quindi, che l’Agenzia, per i contribuenti che non
saneranno la propria posizione, procederà all’emissione di un
Avvisi di Accertamento soltanto dopo il suddetto termine.
E chiaro
anche che l’istituto del ravvedimento operoso potrà essere
applicato fino tanto che al contribuente non viene notificato
l’Avviso di Accertamento.
Applicando
il ravvedimento operoso, la sanzione prevista è quella della
“infedeltà dichiarativa”, come stabilito dall’art. 1
comma 2 del D.Lgs. 471/1997, pari al 90% della maggiore imposta
da versare, ridotta ad un sesto, ovvero il 15%.
Nel caso
in cui, invece, si è omesso di indicare un canone di locazione di
immobile ad uso abitativo assoggettato a cedolare secca (art. 1,
comma 7 D.Lgs. 471/1997), lo si è dichiarato solo
parzialmente, la sanzione va:
- da un
minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati
dichiarati parzialmente;
- da un
minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa
dichiarazione.
Agli
importi di cui sopra, applicando l’istituto del ravvedimento
operoso, con la riduzione ad un sesto, la sanzione risulterà
pari:
- al 30%
(1/6 di 180%), nel primo caso;
- al 40%
(1/6 di 240%), nel secondo caso.
Sulla
maggiore imposta dovuta, oltre alla sanzione, vanno calcolati gli
interessi al saggio legale annuo (art. 1284 c.c.), che vanno
indicati separatamente nel modello F24 di pagamento.
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