
Il marito può beneficiare del bonus mobili anche se le fatture della ristrutturazione edilizia sono intestate alla moglie?
Risposta a cura di 50&PiùCaaf
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DOMANDA
E'
possibile avere la detrazione fiscale dei mobili per la prima casa
acquistata nel 2016, con le fatture della ristrutturazione intestate
alla moglie e le fatture dei mobili al marito?
Grazie
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RISPOSTA
L’Agenzia
delle Entrate, nei vari documenti di prassi, ed anche nella Guida
al Bonus Mobili ed
Elettrodomestici (fruibile per tutti i contribuenti sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it),
ha chiarito che i soggetti ammessi al bonus mobili sono i medesimi
contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver
sostenuto spese riguardanti gli interventi di recupero edilizio.
Per
avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una
ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione,
sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di
edifici, sempre residenziali.
Con
riferimento al quesito posto, qualora vi siano più soggetti titolari
del diritto alla detrazione del 50% per gli interventi di
ristrutturazione, il beneficio può spettare anche a
colui che non
risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in
cui abbia sostenuto le spese. A tal fine è necessario che i
documenti di spesa siano appositamente integrati con il
nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione
della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere
effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo
esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta
successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare
21.05.2014 n. 11, risposta 4.1 e circolare 13.05.2011 n. 20, risposta
2.1).
Pertanto,
il marito potrà accedere all'ulteriore detrazione del bonus mobili,
a condizione che abbia effettivamente sostenuto anche le spese per
la ristrutturazione, ancorché, le fatture siano intestate alla
moglie, annotando sulle medesime fatture di aver concorso al
sostenimento delle spese, indicando la relativa percentuale di
ripartizione.
Cosa c’è da sapere...
Ai
contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art.
16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute dal 6
giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per
le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
recupero (cosiddetto “bonus mobili).
La
detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del DL n. 63 del
2013, ed inizialmente riferita alle
spese
sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo
prorogata al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 2, lett. c), n. 4 della
legge n. 232 del 2016, che per il 2017 ha limitato il beneficio agli
acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in
connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti
nel 2016 e nel 2017).
Per
gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non è previsto alcun
vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori
e, pertanto, possono fruire del bonus mobili i contribuenti che hanno
sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a
decorrere dal 26 giugno 2012 (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.3 e
Circolare 21.05.2014, n. 11, risposta 5.6, e Circolare 08.04.2016, n.
12, risposta 17.1).
La
detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una
parte delle spese relative all’intervento edilizio, o che abbia
pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di
urbanizzazione.
La
detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art.
1, comma 75, della legge n. 208 del 2015, per l’acquisto di mobili
destinati all’arredo dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale acquistata dalle giovani coppie. Tale
incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito
fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima
unità abitativa (Circolare 31 marzo 2016 n. 7, punto 2.3).
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono: Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana. Se hai una domanda fiscale scrivi a: comunicazione.esterna@50epiu.it.
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