
In
caso di trasferimento per motivi di lavoro in un altro Comune, è possibile detrarre dal 730 il canone di affitto?
Risposta a cura di 50&PiùCaaf
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DOMANDA
Per
motivi di lavoro mi sono trasferito in una città dove ho
sottoscritto un regolare canone di affitto 4+4, conservando la
residenza nella precedente città. Volevo cortesemente sapere se
l'anno prossimo nel modello 730 ho diritto a detrazioni relative allo
stesso affitto e, in caso affermativo, in che misura?
Grazie
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RISPOSTA
In
base alla tipologia del contratto di locazione da Lei stipulato, avrà
la facoltà di scegliere la detrazione più favorevole tra quelle
previste dall’art. 16 del dpr 917/86 (TUIR), spettanti per i
soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad “abitazione principale”.
L’articolo
16 , comma 1-quinquies , del dpr 917/86 (TUIR) prevede che le
detrazioni, da ripartire tra gli aventi diritto (i titolari dei
contratti di locazione) sono rapportate al periodo dell'anno durante
il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione
principale.
Per
abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto
titolare del contratto di locazione “dimora abitualmente”.
Quindi,
ai fini del conseguimento di una delle suddette detrazioni, prevale
l’aspetto sostanziale rispetto a quello formale circa il requisito
dell’abitazione principale. La quale, in quanto definita al
predetto comma 1 - quinquies dell'art.16 del Tuir come "dimora
abituale", non deve necessariamente coincidere il luogo
della residenza così come risultante dai registri anagrafici.
Pertanto, nello specifico lei avrà diritto al beneficio fiscale,
se in concreto destina in modo abituale l’immobile ad abitazione
principale propria o di un familiare.
Ovviamente, in caso di
controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà suo onere
dimostrare che il suo domicilio non coincide con la residenza
anagrafica.
Da
quanto prospettato nel quesito, non è invece applicabile
l'agevolazione prevista per Lavoratori dipendenti trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro, di cui all’art. 16, comma 1-ter
, dpr 917/86 (TUIR), visto che per tale detrazione il lavoratore deve
aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoroo in
uno di quelli limitrofi a non meno di 100 Km di distanza dal
precedente e comunque al di fuori della propria regione.
Cosa c’è da sapere...
Sono
previste delle detrazioni per gli inquiliniche stipulano
contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione
all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei
fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione è
calcolata sulla base degli importi riportati in Appendice alle
istruzioni alla compilazione del modello 730, tabella
:“Detrazioni per canoni di locazione”.
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Detrazione inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale:
spetta ai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto
di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base
alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo
(legge 9 dicembre 1998, n. 431);
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Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione
principale locati con contratti in regime convenzionale: spetta
ai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati
sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d.
contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3
della legge n. 431 del 1998).
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Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per
l’abitazione principale: spetta ai giovani di età compresa fra
i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per
l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale,
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell’età
è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si
intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile
affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di
coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contra
tto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2014 la
detrazione può essere fruita anche per il 2015 e il 2016.
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Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione
principale: spetta ai contribuenti che hanno stipulato contratti
di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione
dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad
abitazione principale.
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Detrazione Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per
motivi di lavoro : spetta ai lavoratori dipendenti che hanno
trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro
o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di
richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di
contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km
di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria
regione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal
trasferimento della residenza. La detrazione spetta esclusivamente ai
lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la
conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi
i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se
il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione,
cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla
detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel
quale non sussiste più tale qualifica.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono: Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana. Se hai una domanda fiscale scrivi a: comunicazione.esterna@50epiu.it.
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