Pubblicata
in: Quesito Fiscale
il 27 settembre 2016 13:46
Per beneficiare delle detrazioni fiscali sulla ristrutturazione di
una abitazione data in comodato d’uso, è sufficiente un contratto registrato
all’Agenzia delle entrate?
Risposta a cura di 50&PiùCaaf
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DOMANDA
Mio
padre ha deciso di darmi in comodato d'uso gratuito una sua abitazione da
ristrutturare e nella quale andrò ad abitare. Per usufruire delle agevolazioni fiscali
di ristrutturazione devo avere la residenza nell'immobile datomi in comodato o
è sufficiente il contratto registrato all'Agenzia delle entrate?
Ho fatto già un passaggio all'Agenzia delle entrate ricevendo pareri
discordanti.
Vi ringrazio anticipatamente.
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RISPOSTA
Possono usufruire della
detrazione sulle spese di ristrutturazione non solo i proprietari degli immobili
ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili
oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Tra i soggetti che possono usufruire dei
benefici fiscali sono compresi:
- i proprietari o nudi
proprietari;
- i titolari di un diritto
reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i locatari o comodatari.
Ha diritto alla detrazione
anche il familiare convivente del possessore
o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (così come attestato
dallo Stato di famiglia), purché sostenga le spese e siano a lui intestati
bonifici e fatture. Il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile -
requisito richiesto per fruire della detrazione- è costituito dalla condizione
di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l'esistenza di un
sottostante contratto di comodato.
Se invece le spese per i
lavori sono sostenute dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario), per
fruire della detrazione è necessario che:
- l’atto che attribuisce
loro il titolo (contratto di locazione e di comodato) sia regolarmente
registrato;
- siano in possesso del
consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La Circolare del 7 luglio 2015
n. 26/E dell’Agenzia delle entrate ha ribadito che “per quanto riguarda la registrazione, se i lavori sono effettuati dal
conduttore o comodatario, nel modello devono essere indicati, oltre ai dati
catastali identificativi dell’immobile anche gli estremi di registrazione del
contratto di locazione o di comodato”.
Tornando al suo quesito se
lei non convive con i suoi genitori, non avendo lo status di “familiare
convivente”, dovrà stipulare e
registrare il contratto di comodato prima di eseguire i lavori. La normativa
non richiede espressamente che lei abbia anche la residenza anagrafica in detto
immobile in quanto la detrazione spetta al “detentore” .
Cosa c’è da sapere...
Per usufruire della detrazione
fiscale è necessario indicare, nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile
e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo
della detrazione
Inoltre, occorre
conservare i documenti indicati nel
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre
2011. In particolare è necessario essere
in possesso delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
(concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun
titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati
rientrano tra quelli agevolabili.
Per fruire della
detrazione è inoltre necessario che i pagamenti
siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:
- causale del versamento,
con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del
beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di
partita Iva del beneficiario del pagamento.
Alla luce delle nuove
regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (legge 76/2016), la Risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016 dell’Agenzia delle
entrate ha incluso tra i soggetti che hanno diritto ad usufruire della
detrazione fiscale anche il convivente more uxorio che sostiene le spese
di recupero del patrimonio edilizio, ma non è proprietario dell’immobile.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono: Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana. Se hai una domanda fiscale scrivi a: comunicazione.esterna@50epiu.it.
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