Riscritte le regole per i terreni soggetti al pagamento dell'Imu per l'anno 2014 e posticipata la scadenza al prossimo 10 febbraio. Le nuove disposizioni riguardano anche l'Imu agricola del 2015.
A cura di 50&PiùCaaf
Il rebus intorno all'Imu sui terreni agricoli è stato sciolto. Con il decreto legge del 24 gennaio 2015 n. 4, il Governo ha dettato nuove disposizioni ridefinendo le regole previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 ed ha posticipato la data ultima del pagamento al 10 febbraio per l'Imu dovuta nel 2014. Le nuove regole riguardano anche l'Imu del 2015 il cui acconto è previsto per 16 giugno prossimo.
Il pagamento dell'Imu agricola 2014 sarebbe dovuto avvenire entro il 26 gennaio scorso, un termine impraticabile vista la sospensiva disposta da un decreto presidenziale del Tar del Lazio che contestava il criterio altimetrico del decreto del 28 novembre scorso le cui esenzioni erano stabilite in base all'altitudine del Comune (esenzione totale oltre i 601 metri, esenzione riservata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali fra 281 e 600 metri, nessuno sconto sotto i 280 metri).
Con il nuovo decreto del 24 gennaio, il Governo ha cancellato il sistema altimetrico ed è tornato alla classificazione Istat del comune suddivisa in “non montano”, “parzialmente montano” e “totalmente montano”.
Secondo l’art. 1 del citato Decreto l’esenzione dell’Imu dei terreni montani e parzialmente montani si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. Per questi ultimi l'esenzione si applica anche ai terreni nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Ai fini dell’esenzione si potrà fare riferimento all’Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito dell’Istituto nazionale di statistica, www.istat.it/it/archivio/6789 dove si troverà una colonna denominata “Comune Montano” con i valori: T (totalmente montano); P (parzialmente montano); NM (non montano).
In pratica pagheranno l'Imu entro il 10 febbraio, e in futuro, tutti i proprietari dei terreni che si trovano nei comuni classificati non montani (NM) e in quelli parzialmente montani (P) a meno che, in quest'ultimo caso, non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Per l'anno 2014 non è, comunque, dovuta l'Imu per i terreni esenti secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 e che, invece, risulterebbero ora imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri.
Per il calcolo dell’imposta valgono le stesse regole: si parte dal reddito dominicale e lo si rivaluta del 25%, il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 135 se il proprietario o l’usufruttuario del terreno non ha la qualifica di coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (Iap) o per il coefficiente 75 per i contribuenti in possesso delle predette qualifiche. L’aliquota è del 7,6 per mille a meno che il Comune non abbia deliberato diversamente.
Il pagamento può essere effettuato con il modello F24.