Pubblicata
in: Quesito Fiscale
il 02 February 2015 09:43
730: se il datore di lavoro in caso di licenziamento non provvede ad effettuare il rimborso del credito, come è possibile recuperarlo?
Risposta a cura di 50&PiùCaaf
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DOMANDA
Sono stato licenziato a giugno 2014 e assunto a novembre 2014. Il mio datore di lavoro non ha provveduto al rimborso del 730. E' lui che deve provvedere, giusto? Come fare per recuperare il mio credito? Aspetto notizie grazie.
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RISPOSTA
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare di assistenza fiscale del 9 maggio 2013 n. 14 al Paragrafo 10.1 ha precisato che in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
Nel suo caso, da quanto scrive, si evince che la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta nel mese di giugno, dopo la presentazione del modello 730/2014 e in vigenza del rapporto di lavoro. Il suo ex datore di lavoro, in questo caso, nonostante la cessazione sia intervenuta nel mese di giugno, avrebbe dovuto comunque effettuare il rimborso del suo credito, a partire dal mese di luglio, come espressamente previsto dalla citata Circolare.
Anche se il suo ex datore di lavoro non ha operato il conguaglio il credito non sarà perso ma potrà essere recuperato attraverso la prossima dichiarazione dei redditi. Nello specifico si ritiene che tale credito sarà esposto nella Certificazione Unica che le sarà consegnata a breve dal suo ex datore di lavoro (ex modello CUD) relativa ai redditi corrisposti nel periodo da gennaio a giugno 2014 quale importo “non conguagliato”. L’importo ivi indicato potrà essere fatto valere nel modello 730/2015 in modo da ottenere il rimborso nel corrente anno.
COSA C'E' DA SAPERE…
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, occorre distinguere fra:
Conguagli a debito - in tal caso il sostituto d'imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma deve tempestivamente rilasciare al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno essere direttamente versati dall'interessato tramite modello F24. Per le somme versate con modello F24, oltre il termine per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, vanno corrisposti gli interessi mensili dello 0,40%. L’interesse deve essere calcolato mensilmente a partire dal mese successivo a quello in cui il conguaglio doveva essere effettuato.
Conguagli a credito - in tal caso il sostituto è comunque tenuto all'effettuazione del conguaglio a credito, operando quindi i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati, sempreché la presentazione della dichiarazione al CAF o al Professionista abilitato sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. In questi casi il rimborso del conguaglio a credito deve avvenire anche se il dipendente cessato non deve percepire alcuna ulteriore retribuzione. Il sostituto da parte sua scomputerà i crediti rimborsati dalle somme da lui complessivamente dovute all’erario a titolo di ritenuta sugli altri suoi dipendenti.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Cinzia Calabrese, Marco Chiudioni, Ada Martino, Romeo Melucci. Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana. Se hai una domanda fiscale scrivi a: comunicazione.esterna@50epiu.it.
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